Art. 7.
(Agevolazioni per l'accesso all'abitazione).

      1. Al fine di favorire le esigenze abitative delle famiglie, gli accordi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono definiti sentite le associazioni familiari presenti sul territorio, iscritte all'albo tenuto dall'Autorità di cui all'articolo 3, comma 3.
      2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, il cui importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria, a garanzia dei mutui contratti dalle famiglie di nuova costituzione o numerose per l'acquisto della casa di abitazione. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di accesso a tale garanzia.